DL Sostegni: un Rinforzo per il tuo esercito o un trabocchetto?

E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DL n° 41 del 22/03/2021 vigente dal 23/03/2021. Dopo mesi di attesa e cambi dell’esecutivo ecco il nuovo decreto legge con il quale il Governo intende aiutare le imprese e le famiglie italiane.

Vediamo nello specifico come è articolato, quali sono le opportunità più interessanti e come puoi sfruttarle a vantaggio del tuo bar.

In questo articolo, ovviamente, ci occuperemo solo dei punti rilevanti per la tua attività; saranno quindi trattate solo ed esclusivamente le procedure che puoi attuare in concreto nel tuo business.

Ormai, a distanza di oltre un anno, combattiamo con questa emergenza sanitaria che molto velocemente si è trasformata in emergenza economica per vie delle varie restrizioni imposte, che hanno senza dubbio colpito più duramente il settore della ristorazione e dei bar.

Durante questi mesi hai sempre più familiarità, oltre che con i termini medico-scientifici, con quelli di politica economica e fiscale un tempo sentiti o letti solo di sfuggita. Oggi scommetto che, per assurdo, potresti essere in grado di tenere una lezione in una qualsiasi aula di università su che cosa è e come si richiede l’integrazione salariale per i dipendenti, piuttosto che di spiegare come funzionano i contributi a fondo perduto e come si richiede una garanzia al Medio Credito Centrale su un prestito bancario.

Come ribadito in diverse occasioni, anche in un momento del genere che perdura ormai da parecchi mesi, bisogna saper cogliere comunque quelle opportunità di crescita che si presentano e fare di necessità virtù.

Tornando al tema centrale di questo articolo, andiamo ad analizzare quali sono gli interventi contenuti nel DL Sostegni.

Gli interventi riguardano cinque ambiti principali:

  • Sostegno alle imprese ed agli operatori del terzo settore;
  • Lavoro e contrasto alla povertà;
  • Salute e sicurezza;
  • Sostegno agli enti territoriali;
  • Ulteriori interventi settoriali.

A questo punto, tralasciando gli ambiti che non interessano in questa sede e l’elenco di tutti gli articoli e delle disposizioni in essi contenute, andiamo ad analizzare solo quegli articoli che possono essere sfruttati come “aiuti” nel tuo business, cercando di chiarire quali sono le procedure che servono per richiederli.


#Art. 1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

Chiaramente era una delle misure più attese da tutti gli imprenditori anche in virtù del fatto che questi contributi stavolta saranno completamente distaccati dal concetto dei codici Ateco, basandosi diversamente sulle perdite generate su base annua.

Con il provvedimento del 23 marzo 2021 n° 77923, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole, il modello e le sue istruzioni per richiedere ed ottenere il contributo a fondo perduto.

Le domande andranno trasmesse per via telematica utilizzando il modello pubblicato (puoi visionare qui istruzioni e modello). La trasmissione telematica può avvenire in due modalità:

  1. attraverso l’applicazione desktop telematico; può farla per conto del soggetto richiedente un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio “Consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche”.
  2. attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto richiedente, se in possesso dei codici di accesso al sito, o tramite un intermediario abilitato al servizio “Cassetto Fiscale” o al servizio “Consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

Se hai poca dimestichezza con il sito dell’Agenzia delle Entrate la potrà trasmettere il tuo consulente per tuo conto.

I termini per presentare e trasmettere l’istanza sono dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

Il contributo può essere richiesto da soggetti che svolgono:

  • attività d’impresa;
  • arte o professione;
  • reddito agrario.

Il contributo è calcolato applicando un specifica percentuale alla PERDITA MEDIA MENSILE confrontando i ricavi del 2020 con il 2019.

I requisiti per poter accedere alla domanda del contributo sono sostanzialmente due:

  1. il primo requisito richiesto riguarda i ricavi conseguiti nel 2019, che non devono essere superiori ai 10 milioni di euro;
  2. il secondo requisito richiesto riguarda la perdita di almeno il 30% del fatturato medio mensile tra il 2020 ed il 2019 o, alternativamente, l’apertura della partita iva successivamente al 01 gennaio 2019. Ciò significa che se hai aperto la tua partita iva dopo il 01 gennaio 2019, non devi per forza aver avuto una perdita del 30% del fatturato medio mensile.

I soggetti esclusi dal contributo sono:

  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • i soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021;
  • gli enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
  • Infine, ovviamente, i soggetti che non rispettano i due requisiti prima esposti.

Come anticipato, il contributo si calcola applicando delle percentuali specifiche alla perdita media mensile del fatturato rapportando il 2019 con il 2020. Le percentuali da applicare alle perdite sono ripartite secondo degli scaglioni di fatturato come di seguito indicato:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000 nell’anno 2019;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 nell’anno 2019;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nell’anno 2019;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nell’anno 2019;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 nell’anno 2019.

L’ammontare dei contributi riconosciuti non può essere comunque inferiore a questi importi:

  • 1000€ per le persone fisiche;
  • 2000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I contributi a fondo perduto erogati non possono, invece, superare l’importo massimo di 150.000€.

Quindi, ricapitolando, i passi che dobbiamo seguire per capire se possiamo richiedere tale indennizzo e a quanto ammonta lo stesso sono i seguenti:

  1. determinare i fatturati del 2019 e del 2020;
  2. calcolare la media mensile del fatturato 2019 e 2020;
  3. rapportare la media mensile ottenuta e verificare se abbiamo avuto una perdita di almeno il 30% del fatturato medio mensile 2020 rispetto al fatturato medio mensile 2019;
  4. applicare la percentuale, a seconda dello scaglione di fatturato 2019, sulla differenza della media mensile ottenuta.

1) Determinare ammontare fatturato 2019 e 2020.

Per determinare i ricavi totali del 2019 e del 2020, occorre fare riferimento ai criteri forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il fatturato del 2019 può essere preso direttamente dai modelli Unici 2020 redditi 2019 indicati dall’Agenzia delle Entrate a seconda che si parli di persona fisica titolare di partita iva, società di persone, società di capitale o enti non commerciali.

Il fatturato del 2020, ma anche del 2019, se non si ha a disposizione il modello Unico 2020 redditi 2019, sarà formato, sempre secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, dall’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020. A tal fine vengono fornite le seguenti specifiche:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
  • occorre tenere conto delle note di variazione aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione, ovvero con applicazione del regime del margine, ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

Per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

2) Calcolo della media mensile dei fatturati totali 2019 e 2020.

L’importo dell’ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni va diviso per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.

Se abbiamo la partita iva attiva almeno dal 2018 o prima, la media del 2019 sarà ottenuta dividendo il totale del fatturato e dei corrispettivi del 2019 per dodici mensilità. Stessa cosa per il 2020, divideremo ammontare totale fatturato e corrispettivi del 2020 per dodici mensilità, ottenendo così le medie mensili dell’anno 2019 e 2020.

Nel caso in cui la partita iva sia stata attivata nel corso del 2019, l’ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell’anno andrà rapportato ai mesi del 2019 partendo dal mese successivo a quello di inizio attività. Per esempio se la tua partita iva è stata attivata il 15 aprile 2019, il totale dei ricavi del 2019 andrà rapportato ad otto mesi. 

3) Rapportare la media mensile ottenuta e verificare se abbiamo avuto una perdita di almeno il 30% del fatturato medio mensile 2020 rispetto al fatturato medio mensile 2019.

Una volta ottenute le due medie mensili del fatturato dobbiamo verificare che la differenza tra la media mensile del fatturato 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto alla media mensile del fatturato 2019. Quindi dobbiamo misurare lo scostamento che c’è, in termini percentuali, tra queste due medie mensili. La formula matematica per verificare lo scostamento dei fatturati è la seguente:

((media mensile fatturato 2020 – media mensile fatturato 2019) / media mensile fatturato 2019) *100.

Se il risultato ottenuto è un numero negativo superiore al 30% allora possiamo accedere al contributo, nel caso in cui tale valore sia positivo (quindi hai avuto un aumento di fatturato) o inferiore al – 30% non rispettiamo il requisito imposto dalla norma.

NB: nel caso in cui la partita iva sia stata attivata dopo il 31/12/2018 si può derogare al requisito della perdita del 30% della media mensile del fatturato 2020 rispetto al 2019. Infatti, nel caso in cui abbiamo attivato la partita iva nel corso del 2019, se la differenza negativa di fatturato tra il 2020 ed il 2019 sia minore del 30% o addirittura positiva o pari a zero, abbiamo comunque diritto a ricevere il contributo minimo garantito, cioè 1000€ per le persone fisiche e 2000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

4) Applicazione della percentuale, a seconda dello scaglione di fatturato 2019, sulla differenza in termini assoluti della media mensile ottenuta.

A questo punto, una volta verificata che la perdita della media mensile del fatturato 2020 sia almeno pari al 30% della media mensile del fatturato 2019, possiamo applicare a questa differenza in termini assoluti, la percentuale enunciate dalla norma a seconda del fatturato che abbiamo avuto nel 2019.

Ecco un esempio pratico, che potrebbe fornire dei chiarimenti utili.

Una Srl ha la seguente situazione:

– fatturato 2019 pari ad Euro 100.000

– fatturato 2020 pari ad Euro 50.000

– media mensile fatturato 2019 = 100.000/12= 8.333,33

– media mensile fatturato 2020 = 50.000/12= 4.166,66

 – scostamento fatturato %= ((4.166,66-8.333,33)/8.333,33)*100= -50%

– applicazione percentuale DL Sostegni (60% in base al fatturato 2019)= 8.333,33-4.166,66= 4.166,67*60%= 2.500€

Dall’esempio sopra esposto, il contributo a fondo perduto spettante sarà pari ad Euro 2.500 su una perdita annuale di 50.000€.

La cosa che deve esserti chiara è che la percentuale di ristoro del 60%, 50%, 40%, non si basa effettivamente su quello che il tuo locale ha perso in 1 anno a causa dell’emergenza economico/sanitaria, ma sulla differenza tra la media mensile del 2019 e quella del 2020.

QUESTO SIGNIFICA CHE LA PERCENTUALE DI FATTURATO PERSO REALMENTE RISTORATA SARA’ MOLTO MINORE, E PER DARTI UN’IDEA, NEL CASO SPECIFICO DELL’ESEMPIO CHE TI HO FATTO PRIMA CORRISPONDE AL 5%.

Il grande “ristoro”, “sostegno” o come preferisci chiamarlo tu, per un locale che ha perso 50.000€ in 1 anno è del 5%, per l’appunto 2500€.

Quindi, occhio a ciò che viene propagandato in televisione e sui giornali, perché è una cosa molto diversa da quello che avviene nella realtà dei fatti.


#Art. 4 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

In questo articolo vengono rinviate alcune scadenze fiscali, viene prorogato il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dell’Agenzia della Riscossione e viene istituita una pace fiscale legata a dei requisiti e dei limiti ben precisi per poterne beneficiare.

Vengono prorogati nuovamente i termini i scadenza per i pagamenti delle cartelle esattoriali. I pagamenti delle cartelle con scadenza dall’8 marzo 2020 fino al 30 aprile 2021 sono sospesi e possono essere pagate tutte entro il 31 maggio 2021.

Contestualmente, l’attività di riscossione dell’ex Equitalia viene sospesa fino al 30 aprile 2021; ciò significa che fino al 30/04/2021 non potranno essere notificate nuove cartelle, avvisi di addebito né avvisi di accertamento e non potranno esserci pignoramenti su stipendi e pensioni.

Sono state prorogate anche le scadenze delle rate della Rottamazione ter e del saldo e stralcio da corrispondere nel 2020 e da corrispondere nel 2021. Nello specifico, non comporta la perdita della definizione agevolata stessa se i pagamenti delle rate vengono effettuati:

  • entro il 31/07/2021 le rate in scadenza nel 2020;
  • entro il 30/11/2021 le rate in scadenza nel 2021.

Passiamo ora ad analizzare lo stralcio dei debiti presso l’agente della riscossione inferiore ai 5.000€. Questa procedura verrà fatta automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, quindi non bisogna fare alcuna azione a parte controllare la propria situazione debitoria sul portale dell’agente della riscossione.

Vengono cancellati tutti quei ruoli affidati all’agente della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 con importi inferiori ai 5.000€.

Sono esclusi dallo stralcio i carichi che derivano da:

  • somme dovute a titoli di recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • Dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione di zucchero;
  • Iva riscossa all’importazione.

Oltre al limite dei 5.000€ dei carichi, viene imposto un requisito reddituale, ovvero possono beneficiare di tale stralcio dei carichi affidati all’agente di riscossione solo i soggetti che nel 2019 hanno percepito redditi imponibili inferiori ai 30.000€.

Comunque, sino all’emanazione del provvedimento attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, restano sospesi le riscossioni di tutti i carichi che potenzialmente rientrano in tali fattispecie.

Ricapitolando i limiti ed i requisiti per lo stralcio sono:

  1. Carichi affidati all’agente di riscossione tra il 2000 ed il 2010;
  2. Limite dei 5.000€ dei carichi stessi;
  3. Reddito imponibile anno 2019 inferiore ai 30.000€.

#Art. 6 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, le Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente, disporranno con dei propri provvedimenti una riduzione delle spese sostenute per le utenze elettriche a bassa tensione ad uso non domestico. In parole povere, per il trimestre aprile-maggio-giugno 2021, ci sarà un rideterminazione dei costi dell’energia elettrica per coloro che hanno un contratto a bassa tensione ad uso non domestico.

Inoltre, per le strutture ricettive (hotel  o alberghi) e per le attività di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (ristoranti, bar o pub), possono richiedere uno “sconto” del 30% sul canone speciale di abbonamento Rai del 2021.

Per queste categorie, nel caso in cui avessero provveduto al pagamento del canone 2021 prima dell’entrata in vigore del decreto, verrà riconosciuto dall’Agenzia delle entrate un rimborso tramite un credito d’imposta.


#Art. 8 Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

L’articolo 8 proroga la possibilità di richiedere l’accesso alla cassa integrazione con causale Covid-19, per tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono la propria attività per motivi legati appunto alla situazione emergenziale.

Nello specifico si possono richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (che è certamente quella a cui puoi accedere con la tua attività) da utilizzare nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 31 dicembre 2021.

Per tali trattamenti di integrazione salariale non viene richiesto alcun contributo addizionale.

Sempre l’articolo 8 conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono della cassa integrazione in deroga.

Tale divieto non si applica nell’ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione dell’attività d’impresa;
  • dalla cessazione dell’attività in seguito alla messa in liquidazione della società senza continuazione;
  • nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurarsi come trasferimento di azienda o di un ramo di essa;
  • ipotesi di accordi collettivi aziendali, stipulai con organizzazioni sindacali, con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Chiaramente, in questo articolo, non ho riportato date e limiti della cassa integrazione ordinaria (quelle delle imprese industriali) perché potrebbero generare solo confusione.

In conclusione, il decreto tratta una moltitudine di argomentazioni che impattano su diversi ambiti economici e sociali. Qui si è cercato di creare un piccolo manuale operativo su quelle che sono le possibilità apparentemente più utili e vantaggiose offerte dal decreto per il tuo bar.

Chiaramente, sarà il tuo consulente che predisporrà queste pratiche, ma per adottare la strategia migliore bisogna conoscere anche le opportunità o le minacce che derivano dall’esterno della tua azienda: solo così avrai un quadro generale ed una visione globale di tutto ciò che riguarda la tua impresa.

Antonio Mancino

Generale di BAR WARS

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